IL CASTELLO   MODULATORE         TEORIE         LE RUOTE         I 7 RAGGI        MESSAGGI       CONTATTI        PROGETTI
STORIA
PERSONAGGI DINASTIE confraternite ordini
TESTO TRADOTTO DELLA DONAZIONE DI COSTANTINO
- tratta da G.Galasso e F.Chabod -
18-01-2012

Si riporta il testo della Donazione dì Costantino in traduzione italiana (quasi) integrale.

II Constitutum Constantini, o Donazione di Costantino, come è noto è un falso storico, elaborato in ambito ecclesiastico tra la metà e la fine del secolo Vili, che nel medioevo venne ritenuto autentico. La falsità del documento venne dimostrata e dichiarata da Lorenzo Valla solo nel 1440, nell'opuscolo De falso eredita et ementita Constantini donatìone declamalo (non a caso questa, insieme ad altre opere del Valla, sarà condannata fin dal primo Indice dei libri proibiti).
Non si tratta in realtà di un'eccezione. La chiesa già da tempo usava talvolta motivare i diritti che le venivano contestati sulla base di documenti fabbricati appositamente.
Nell'allearsi coi Franchi (Vili secolo) la chiesa provvide a giustificare il suo potere temporale "costruendo" la Donazione, tesa a dimostrare che non i re Franchi ma una vetusta tradizione romana legittimava "il potere e la gloriosa maestà" della santa sede.
Il documento, che ci è pervenuto in una versione latina e in una greca, consta dì due parti: nella prima (paragr 1-10, la cosiddetta Confessio) si espone la leggenda di papa Silvestre, che guarisce Costantino dalla lebbra e lo battezza
Nella seconda parte (paragr. 11-20, la cosiddetta Donatio) seguono le concessioni che si pretendono fatte dall'imperatore Costantino al papa Silvestre e ai suoi successori: equiparazione della gerarchia ecclesiastica a quella civile anche nelle forme esteriori, negli attributi e nelle insegne onorifìche, cioè equiparazione del potere religioso a quello laico (paragr. 14-16); dichiarazione dell'incompatibilità di coesistenza nello stesso luogo dei due poteri (paragr 18), e trasferimento di Roma, delle province d'Italia e dì quelle occidentali al dominio del pontefice (le clausole territoriali, le più note del testo - paragr. 17).


TRADUZIONE ITALIANA DELLA DONAZIONE DI COSTANTINO


1 Nel nome della Santa e indivisibile Trinità, dei Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
L'imperatore Cesare Flavio Costantino [...] al santissimo e beatissimo padre dei padri Silvestre, vescovo di Roma e papa, e a tutti i suoi successori che siederanno come pontefici nella sede del beato Pietro fino alla fine dei tempi, e anche a tutti i reverendissimi e cari a Dio vescovi cattolici e ai soggetti della sacrosanta Chiesa Romana in tutto il mondo, mediante questa nostra imperiale costituzione, ora e per sempre nei tempi a venire [...]


3 Vogliamo che voi sappiate, come già esprimemmo nella nostra precedente prammatica sanzione, che ci siamo allontanati dal culti degli idoli, dei vuoti simulacri e dei turpi oggetti, dalle diaboliche macchinazioni e da ogni pompa di Satana e siamo giunti alla pura fede cristiana, che è vera luce e vita eterna, credendo conformemente a quanto ci insegnò il nobile sommo padre e dottore nostro Silvestre papa: in Dio padre, onnipotente creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, signore Dio nostro, per mezzo del quale tutte le cose furono create, e nello Spirito Santo, Signore e apportatore di vita a tutte le creature [...].


5 Questa è la nostra fede ortodossa rivelataci dal beatissimo padre nostro Silvestre sommo pontefice. E dunque esorto ogni popolo e tutte le nazioni a osservare questa fede [...].


11 [...] Abbiamo giudicato utile, con tutti i nostri magistrati e con tutto il senato, con gli ottimati e tutto il popolo romano sottoposto al nostro impero glorioso, che, come San Pietro appare costituito
in terra quale vicario del figlio dì Dio, così i pontefici, che fanno le veci dello stesso principe degli apostoli, ottengano, concesso da noi e dalla nostra imperiale potestà, un potere sovrano più ampio di quello che è concesso alla terrena mansuetudine della nostra imperiale serenità, scegliendo che lo stesso principe degli apostoli e i suoi vicari siano nostri saldi patroni presso Dio. E, per quanto è possibile alla nostra terrena imperiale potestà, abbiamo deciso di onorare la sua sacrosanta chiesa romana con la dovuta venerazione, e di esaltare gloriosamente, più del nostro impero e del nostro trono terreno, la santissima sede di San Pietro, assegnandole potestà, gloria, dignità, forza e onori imperiali.


12 Pertanto decretiamo e sanciamo che essa tenga il primato sia sulle quattro principali sedi di Antiochia, Alessandria, Costantinopoli e Gerusalemme, sia su tutte le chiese di Dio esistenti su tutta la terra; e che ogni pontefice della Santa Romana Chiesa sia il più alto e principale di tutti i sacerdoti, e che secondo il suo giudizio siano regolate tutte le cose che attengono al culto di Dio e servono a rendere salda la fede dei cristiani. È infatti giusto che la legge santa abbia la capitale del suo dominio là dove il creatore delle sante leggi, il nostro Salvatore, dispose che San Pietro avesse la cattedra del suo apostolato, dove egli, affrontando il supplizio della croce, bevve il calice della morte beata e imitò il suo maestro e signore; e che le genti chinino il capo confessando la fede di Cristo là dove il loro dottore, l'apostolo San Paolo, ebbe la corona del martirio porgendo il collo [alla spada]


13 Vogliamo che il popolo di tutte le genti e nazioni in tutta la terra sappia che nel nostro palazzo del Laterano noi abbiamo costruito dalle fondamenta, in onore del Salvatore nostro, il Signore Dio Gesù Cristo, una chiesa coi battistero e che noi stessi abbiamo portato sulle nostre spalle dodici corbe del materiale di scavo delle fondamenta, a imitazione del numero dei dodici apostoli. Questa chiesa noi abbiamo decretato che sia proclamata, venerata, onorata ed esaltata come capo e vertice di tutte le chiese esistenti nel mondo, così come abbiamo stabilito con un altro nostro imperiale decreto. Abbiamo altresì edificato chiese in onore dei santi Pietro e Paolo, principi degli apostoli, arricchendole d'oro e d'argento, e in esse abbiamo riposto con grande onore Ì loro santissimi corpi, facendo costruire per essi sarcofagi d'ambra, il più resistente dei materiali, e su ognuno di questi sarcofagi abbiamo fatto porre una croce d'oro purissimo con incastonate gemme preziose, fissandole con chiodi d'oro. Queste stesse chiese, affinchè si possa provvedere al decoroso mantenimento delle lampade, abbiamo dotate di beni fondiari e dì altre ricchezze, e con nostro sacro ordine imperiale abbiamo a esse concesso generose donazioni sia in oriente che in occidente, e anche nelle regioni settentrionali e meridionali, cioè in Giudea, in Grecia, in Asia, in Tracia, in Africa e in Italia, disponendo che esse siano amministrate dal nostro beatissimo padre il pontefice Silvestre e dai suoi successori.


14 Si rallegrino dunque con noi il popolo tutto e le nazioni d'ogni stirpe del mondo intero: tutti quanti vi esortiamo a render grazie senza fine, insieme a noi, al nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, poiché è Dio in persona, nell'alto dei cicli e qui sulla terra, che, visitandoci per mezzo dei suoi santi apostoli, ci fa degni di assumere il santo sacramento del battesimo e di recuperare la salute del corpo.
Ragion per cui concediamo agli stessi santi apostoli, miei signori, i santi Pietro e Paolo, e per loro tramite anche al beato padre nostro Silvestre, sommo pontefice e papa universale della città di Roma, e a tutti i pontefici suoi successori che siederanno nella sede di Pietro sino alla fine del mondo, e immediatamente consegniamo, il nostro imperiale palazzo del Laterano, che è il più illustre e onorato di tutti i palazzi del mondo, e poi il diadema, cioè la corona del nostro capo, e, insieme, il berretto e il superomerale, ossia la fascia che suole circondare il collo dell'imperatore, e, ancora, la clamide purpurea e la tunica scarlatta e tutte le vestì imperiali, la dignità di cavalieri imperiali, gli scettri imperiali e, insieme, tutte le insegne, le bandiere e i diversi ornamenti imperiali, e ogni prerogativa dell'eccellenza imperiale e la gloria del nostro potere.


15 Vogliamo che tutti i reverendissimi sacerdoti, che servono la medesima santissima Chiesa Romana nei loro vari gradì, abbiano la distinzione, potestà e preminenza di cui gloriosamente si
adorna il nostro illustre senato, che diventino cioè patrizi e consoli e siano insigniti di tutte le altre dignità imperiali.
Decretiamo che il clero della santa Romana Chiesa sia ornato come l'esercito imperiale. E come la potenza imperiale si circonda di ufficiali, ciambellani, servitori e guardie d'ogni genere, così vogliamo che anche la Santa Romana Chiesa ne sia adornata. E perché magnificamente rifulga l'onore del pontefice, decretiamo anche questo, che il clero della Santa Romana Chiesa adorni i suoi cavalli con finimenti e gualdrappe di candidissimo lino e così cavalchi. E come i nostri senatori portano calzature di pelo di capra, bianche, così le portino anche i sacerdoti, perché le cose terrene siano adorne come le celesti, a gloria di Dio.


16 Diamo inoltre autorità al nostro santissimo padre Silvestre e ai suoi successori di ordinare chiunque desideri diventare chierico di sua propria scelta, e di aggiungerlo al numero dei religiosi. Nessuno agisca con arroganza riguardo a ciò. Abbiamo anche deciso che egli e i suoi successori portino il diadema, cioè la corona d'oro purissimo e preziose gemme, che dal nostro capo gli abbiamo concessa. Ma poiché lo stesso beatissimo papa non volle portare una corona d'oro sopra la corona del sacerdozio, che porta a gloria di san Pietro, noi con le nostre mani abbiamo posto sui suo santo capo una tiara brillante di candido splendore, simbolo delle Risurrezione del Signore, e per reverenza a san Pietro gli tenemmo le briglie del cavallo, compiendo per lui l'ufficio di staffiere: stabiliamo che anche tutti i suoi successori uno per uno portino in processione la stessa tiara, a imitazione della nostra dignità imperiale.


17 E affinchè la dignità pontificale non sia svilita, ma sia onorata più della dignità e della potenza della gloria dell'impero terreno, ecco che, trasferendo e lasciando al più volte nominato beatissimo pontefice, il padre nostro Silvestre, papa universale, e alla potestà e giurisdizione dei pontefici suoi successori, il nostro palazzo e tutte le province, luoghi e città di Roma, dell'Italia, e delle regioni occidentali, determiniamo, con decreto imperiale destinato a valere in perpetuo, in virtù di questo nostro editto e prammatico costituto, che essi ne possano disporre, e concediamo che [tali possessi] restino sottoposti al diritto della Santa Romana Chiesa.


18 Abbiamo pertanto ritenuto conveniente trasferire e trasportare il nostro impero e la nostra regale autorità nelle regioni orientali ed edificare nella provincia di Bisanzio, in un'adattissima località, una città che avrà il nostro nome, e stabilire colà la sede del nostro impero, poiché là, dove dall'imperatore celeste è stata stabilita la capitale del principato dei sacerdoti e della religione cristiana, non è giusto che ivi eserciti il potere l'imperatore terreno.


19 Decretiamo che tutte queste decisioni che abbiamo sancito con un sacro decreto imperiale e con altri divini decreti rimangano inviolate e integre fino alla fine del mondo; quindi, alla presenza del Dio vivo che ci ordinò di regnare, e davanti al suo tremendo giudizio, decretiamo solennemente, con questo atto imperiale che a nessuno dei nostri successori, ottimati, magistrati, senatori e sudditi che ora e nel futuro, dovunque e sempre, saranno soggetti all'Impero, sia lecito infrangere o in qualche modo alterare ciò. Se qualcuno - cosa che non crediamo - disprezzerà o violerà ciò, sia colpito dalle stesse condanne e gli siano avversi ora e nella vita futura, Pietro e Paolo, principi degli apostoli, e col diavolo e con tutti gli empi precipiti a bruciare nel profondo inferno.


20 Convalidando con firma di nostra propria mano il foglio di questo nostro imperiale decreto, lo abbiamo deposto sul venerando corpo del beato Pietro principe degli apostoli, promettendo allo stesso apostolo di Dio di osservare inviolabilmente tutte queste nostre concessioni, e di lasciar ordine che le osservino gli imperatori nostri successori, e la consegnammo poi, perché fosse conservata felicemente in perpetuo, al santissimo padre nostro Silvestre, sommo pontefice e papa universale, e a tutti i suoi successori nel pontificato.
Dato a Roma il 30 marzo, nel quarto consolato del signore nostro Costantino Flavio Augusto e nel quarto di Gallicano, uomini illustrissimi.

LA TRADUZIONE DEL TESTO E’ TRATTA DA G.GALASSO, CRITICA E DOCUMENTI STORICI, VOL.I, MARTANO,1972 E DA F.CHABOD, LEZIONI DI  METODO STORICO, LATERZA, 1992.





GALLERY LINK AMICI HOME
©opyright casteldelmonte.eu - Tutti i diritti sono riservati